Salta al contenuto

Certificato dei carichi pendenti

Il certificato dei carichi pendenti consente la conoscenza dei procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.

Attualmente (in attesa dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti) il certificato è rilasciato da una qualsiasi Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato, la quale tuttavia rilascia un certificato che riporta solo i procedimenti in corso dinanzi al Tribunale a cui accede la Procura della Repubblica e i relativi giudizi di impugnazione.

Il certificato può essere richiesto:

  • dall’interessato o da persona da lui delegata
  • dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni
  • dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione
  • dal difensore della persona offesa dal reato e del testimone.

La richiesta va presentata dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l’apposito modello.

L’interessato può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare una copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.
I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.

Casi particolari

  • per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale, se il minore non ha compiuto 16 anni
  • per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina
  • la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato, o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere
  • richiesta dall’estero, la domanda può essere presentata dall’interessato per posta o tramite un delegato.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Costi

Ciascun certificato richiesto comporta i seguenti pagamenti:

  • diritti di certificato
  • bollo. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato.

Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati:

  • diritti di urgenza

Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:

  • per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
  • per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
  • per essere esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
  • per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)

Il rilascio del certificato è con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B

Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa).

Nota bene: a norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. citato).