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Il sistema Tavolare

Il sistema catastale tavolare (o catasto tavolare  o sistema del libro fondiario), è un tipo di ordinamento catastale che Gorizia, con altri territori, ereditò dall’'impero austroungarico, presso cui  era in uso. Il sistema del tavolare, infatti, oggi vige in Italia nei territori annessi al termine della prima guerra mondiale, vale a dire le attuali province di Trieste,  Gorizia, Trento, Bolzano, in alcuni comuni della provincia di Udine  (Aiello del Friuli,  Aquilea,  Campolongo al Torre,  Cervignano del Friuli,  Chiopris-Viscone, Fiumicello, Malborghetto-Valbruna,  Pontebba, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Tarvisio, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina e Visco) nel comune di Pedemonte  (Provincia di Vicenza), nei comuni di Magasa e Valvestino (Provincia di Brescia) e in tre comuni della Provincia di Belluno  (Cortina d'Ampezzo, Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Lana).

Il tavolare oltre che per le origini storiche si differenzia dal catasto ordinario,, per la modalità di conservazione e per il diverso rilievo giuridico delle sue risultanze, che hanno efficacia costitutiva, oltre che probatoria, per i trasferimenti immobiliari.

Il sistema discendeva nei suoi principi dall'istituto delle "Landtafeln" (da "Tafel", tavola), creato nel XIII secolo ed in applicazione in Slesia, Boemia e Moravia. Sottintendeva il principio che nessun diritto riguardante beni immobili potesse avere riconoscimento giuridico nell'ordinamento se non previa iscrizione nelle tavole, il che obbligava da un lato alla corretta tenuta del regime di pubblicità immobiliare e dall'altro consentiva una più incisiva azione fiscale. Con la Patente sovrana del 22 aprile 1794  fu introdotto lo "Hauptbuch" (libro maestro) che spostava il perno delle registrazioni dal contribuente al diritto reale connesso all'immobile e dunque all'immobile stesso. Nel 1811 Il sistema fu esteso a tutto il territorio dell'impero. Per quanto riguarda i territori passati all'Italia e prima compresi nella Contea del Tirolo, fu la legge 17 marzo 1897, Blp n. 9, a regolare la materia.

L'insieme dei provvedimenti normativi regolanti la materia prende il nome di legge tavolare.

 Il primo provvedimento ufficiale viene individuato nella circolare amministrativa del Ministero delle Finanze del 13 ottobre 1932, n. 9016, che disponeva testualmente: "Poiché nelle Terre Redente vige l'Istituto del Libro Fondiario (Tavolare), che non esiste nelle altre province del Regno e poiché il Catasto vi è strettamente collegato e ne forma anzi un necessario complemento, la conservazione del catasto, nelle Terre Redente, deve essere fatta seguendo la legislazione ex-austriaca, cioè sulla base della Legge 23 maggio 1883, B.L.I. n. 83, e l'Ordinanza Ministeriale 11 giugno 1883, B.L.I. n. 91".

In tal modo veniva ufficializzata la non applicabilità ad alcuni territori italiani della legge sulla perequazione fondiaria del 1º marzo 1886, n. 3682, "formazione del Nuovo Catasto dei Terreni (N.C.T.)".

Il libro fondiario fondamentale è il “Libro maestro”, formato da una serie di volumi che contengono le Partite Tavolari (PT), che si riferiscono a uno o più immobili costituenti il corpo tavolare (ct). La Partita Tavolare è suddivisa in tre fogli (o tre parti): foglio A, che contiene la descrizione catastale degli immobili, con distinzione tra terreni (particelle fondiarie “pf”) e fabbricati (particelle edificiali “p ed”); foglio B, che contiene l’indicazione, riferita anche ai titolari, dei diritti di proprietà sul corpo tavolare nonché l’indicazione di eventuali limitazioni all’esercizio del diritto (quali l’interdizione, il fallimento, ecc.) e il foglio C, detto foglio degli aggravi, dove sono registrati i diritti reali, sia di godimento che di garanzia, che gravano il corpo tavolare. Nel libro fondiario possono essere intavolati  il diritto di proprietà, le servitù, il diritto di usufrutto, i diritti di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i privilegi, per i quali leggi speciali richiedano l’iscrizione nei registri immobiliari, e gli oneri reali.

L’intavolazione non può eseguirsi se non in forza di sentenza o di altro provvedimento dell’autorità giudiziaria, di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da notaio o con sottoscrizioni accertate giudizialmente.

Per gli acquisti mortis causa, a seguito della abrogazione dell’istituto di diritto austriaco della ventilazione ereditaria si è mantenuto il sistema di devoluzione ereditaria proprio del diritto italiano, adeguandolo però al regime tavolare con la istituzione del certificato di eredità e di legato (VEDI MODULISTICA): l’acquisto viene ad operare a favore dell’erede o legatario indipendentemente dalla iscrizione tavolare che in questo caso viene ad avere un effetto solo dichiarativo e non costitutivo: tuttavia per potere successivamente alienare il bene ereditato, nel rispetto della continuità delle iscrizioni, occorrerà che l’erede o legatario chieda ed ottenga il certificato di eredità e di legato, e provveda quindi alla intavolazione del suo diritto contro il de cuius.

Il  sistema tavolare poggia su quattro principi:

  • Principio del predecessore tavolare detto anche principio di continuità nelle intavolazioni: si può iscrivere un diritto solo nei confronti del soggetto proprietario iscritto.
  • Principio dell'iscrizione: il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con l'iscrizione nel libro fondiario. Questa operazione, detta "intavolazione", è il vero atto traslativo, ed è quindi presupposto di efficacia, anche fra le parti, del trasferimento o della costituzione del diritto reale. Nel diritto italiano vige invece il principio che la compravendita, anche immobiliare, si perfeziona con il solo consenso (art. 1376 del Codice Civile) e che la trascrizione, il mezzo con cui viene effettuata la pubblicità , rende opponibile l’acquisto a terzi, è il mezzo per dirimere i conflitti tra più acquirenti dallo stesso alienante.
  • Principio di legalità: nessuna iscrizione può avvenire se non è ordinata con decreto del giudice tavolare, previo controllo, da parte dello stesso, del titolo in base al quale è richiesta l'iscrizione medesima.
  • Principio della pubblica fede: l'iscrizione vale titolo in favore dei terzi (aventi un interesse legittimo ed attuale) che in essa facciano affidamento con un duplice senso:
    • funzione negativa: ciò che non è iscritto nel libro fondiario è inefficace contro i terzi in buona fede
    • funzione positiva: ciò che è iscritto, ha efficacia contro chiunque.

Disciplina normativa

Le leggi austriache ebbero applicazione anche nei territori passati sotto la sovranità italiana,;Il R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, ha mantenuto nelle cosiddette "nuove province" un sistema di pubblicità impostata sul criterio "reale" e successivamente il  R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e l’allegato Nuovo Testo della Legge generale sui libri fondiari pur dando una nuova formulazione, non mutavano l'impianto del sistema austriaco. Sancisce infatti il Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 49 all'art.2: "A modificazione di quanto è disposto dal codice civile italiano, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario”. A  differenza del normale catasto urbano e rustico, nel diritto italiano vigente il catasto tavolare ha carattere probatorio e le risultanze tavolari hanno valore costitutivo dei diritti. Il sistema del catasto ordinario non attribuisce valore di prova alle risultanze pubbliche degli Uffici dei registri immobiliari, avendo queste carattere "non probatorio" per testuale definizione nella loro legge istitutiva, le schede non sono "intestate" ai beni, ma ai nominativi.

L'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569 ha trasferito le competenze statali alle autorità regionali accrescendo la competenza primaria, in base allo Statuto dell'autonomia, in materia di impianto e di tenuta dei Libri Fondiari, in particolare le funzioni prima di spettanza del Ministero della Giustizia con appositi organi decentrati a livello di Mandamento.

Norme di riferimento successive

  • legge 4 dicembre 1956, n. 1376 (in G.U. 21 dicembre 1956, n. 321);
  • legge 29 ottobre 1974, n. 594 (in G.U. 30 novembre 1974, n. 312);
  • legge 8 agosto 1977, n. 574 (in G.U. 25 agosto 1977, n. 231);
  • art. 3, comma 8, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 1º marzo 1997, n. 50);
  • artt. 162, 163, 164, 165 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (in Suppl. ord. n. 1 alla G.U. 20 marzo 1998, n. 66);
  • art. 34 della L. 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275).

Presso ogni tribunale e sezione distaccata di tribunale è costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui è preposto un giudice (giudice tavolare) designato dal presidente del tribunale.

Ogni ufficio è competente alla conservazione dei libri fondiari riguardanti gli immobili che sono situati, in tutto o nella loro parte preminente, nella rispettiva circoscrizione. Il procedimento è alquanto semplice.

La domanda di iscrizione presentata al Giudice Tavolare, deve esattamente indicare la Partita Tavolare con la stessa designazione che risulta dal libro fondiario e, occorrendo, l’indicazione delle particelle relativamente alle quali deve eseguirsi l’iscrizione.

 Il giudice può ordinare l’iscrizione solo nei limiti di quanto chiesto con la domanda anche se il titolo possa giustificare una domanda più ampia (caso questo che può verificarsi, ad esempio, quando il contratto contenga il trasferimento di più particelle e la domanda non le comprenda tutte).

Il giudice tavolare ordina l’iscrizione con decreto  solo se concorrono le seguenti condizioni: 1) se dal libro fondiario non risulta alcun ostacolo alla richiesta iscrizione; 2) se non sussiste alcun giustificato dubbio sulla capacità personale delle parti di disporre dell’oggetto a cui l’iscrizione si riferisce, o sulla legittimazione dell’istante; 3) se la domanda risulta giustificata dal contenuto dei documenti prodotti; 4) se i documenti prodotti hanno tutti i requisiti di legge per l’iscrizione richiesta. Emanato il decreto, il conservatore tavolare procede all’esecuzione dell’iscrizione secondo il contenuto del provvedimento, indicando il giorno, il mese e l’anno della domanda nonché il numero progressivo col quale la domanda è stata contraddistinta al momento della sua presentazione. Detto numero progressivo (normalmente indicato con “GN ……”) determina il grado della iscrizione nel senso che tutte le formalità, eventualmente pregiudizievoli e riferite allo stesso bene, richieste con “GN” successivo non producono effetto alcuno, essendo successive in grado. A tal fine al momento della presentazione della domanda, il conservatore tavolare, oltre ad apporre sulla stessa la data e il “GN”, appone lo stesso “GN” nella Partita Tavolare corrispondente (in gergo si dice che è stato apposto il “piombo”). L’indagine che il giudice tavolare deve compiere è di carattere formale (non potendo entrare nel merito) del tutto analoga a quella compiuta dal Conservatore dei Registri Immobiliari, con la sola differenza che quest’ultimo non è tenuto – né sarebbe in grado di farlo – a controllare la cd “concordanza tavolare”, cioè vedere se l’alienante è veramente investito del diritto negoziato relativo al bene negoziato.   Contro i decreti del giudice tavolare è ammesso il reclamo al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Il reclamo è un vero e proprio mezzo di gravame per far valere, davanti al giudice collegiale, eventuali vizi del provvedimento impugnato. Il collegio delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare. Il procedimento sul reclamo è pertanto, un procedimento rigorosamente documentale; non è prevista la presenza delle parti. Il decreto camerale, con il quale il tribunale decide sul proposto reclamo, è comunicato d'ufficio al giudice tavolare che ha pronunciato il provvedimento impugnato, per eseguire le notifiche del decreto a tutti gi interessati. Contro il decreto del tribunale, quando non sia conforme a quello del giudice tavolare, è ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica.