Autorizzazione a contrarre matrimonio nei casi previsti dal codice civile
COS'E'
L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge. Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.
Contro il rifiuto è dato ricorso al Tribunale che provvede in camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero.
Contro il rifiuto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale che con decreto emesso in Camera di Consiglio e sentito il Pubblico Ministero può autorizzare il matrimonio nei seguenti casi:
- tra parenti e affini;
- divieto temporaneo di nuove nozze;
- rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla pubblicazione;
- matrimonio per procura;
- inoltre, per gravi motivi, può autorizzare la riduzione del termine o l'omissione della pubblicazione con decreto non impugnabile.
NORMATIVA
- Codice Civile artt. 87 - 89 - 98 - 100 - 111 - 112
- Legge n. 151 del 19 maggio 1975 (Riforma del Diritto di famiglia)
CHI PUO’ RICHIEDERLA
Gli interessati a cui è stata rifiutata la pubblicazione del matrimonio presentando ricorso
DOVE
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Gorizia - Cancelleria Volontaria Giurisdizione –
Il Tribunale può autorizzare il matrimonio nei seguenti casi:
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tra parenti e affini (art. 87 C.C.):
- zio e nipote e zia e nipote;
- affini (vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge) sia in linea retta che in linea collaterale in II grado, anche in caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili.
- copia integrale dell’atto nascita;
- certificato di residenza;
- certificato di cittadinanza (se stranieri);
- certificato di stato libero oppure copia autentica della sentenza di divorzio con passato in giudicato (tradotta in lingua italiana se straniera).
-
in deroga al divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89 C.C.): La donna non può contrarre matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (sentenza di divorzio) e se è escluso inequivocabilmente lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passato in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei 300 giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Allegare al ricorso la seguente documentazione:- certificato di residenza;
- certificato di cittadinanza (se stranieri);
- certificato di stato libero;
- copia autentica della sentenza di divorzio con passato in giudicato (tradotta in lingua italiana se straniera);
- certificato medico di non gravidanza (test + certificato medico).
-
A seguito rifiuto della pubblicazione (art. 98 C.C.) dell'ufficiale dello stato civile, che crede di non poter procedere alla pubblicazione di un matrimonio, rilascia un certificato con i motivi del rifiuto
Allegare al ricorso la seguente documentazione:- certificato di rifiuto della pubblicazione;
- certificato di cittadinanza dei ricorrenti;
- certificato di stato libero dei ricorrenti;
- certificato di nascita dei ricorrenti
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riduzione del termine e omissione della pubblicazione (art. 100 C.C.) -Il Tribunale può ridurre per gravi motivi il termine della pubblicazione con decreto non impugnabile.
Il Tribunale può anche autorizzare, per gravissimi motivi, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che non vi sono impedimenti di legge al matrimonio
Allegare al ricorso la seguente documentazione:- certificato di residenza;
- certificato di cittadinanza (se stranieri);
- certificato di stato libero
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matrimonio per procura (art. 111 C.C.)
- Lo sposo (residenza all’estero che non può essere presente al matrimonio) invia una procura, anche in carta semplice, per poter avviare le pubblicazioni nel Comune di residenza dell’altro sposo. Lo sposo successivamente potrà rivolgersi da un notaio o da altro pubblico ufficiale per la nomina di un procuratore che lo rappresenti al matrimonio. La procura dovrà essere legalizzata dall’Ambasciata italiana e dovrà essere prodotta al Tribunale come allegato alla richiesta per l’autorizzazione al matrimonio per procura ex art. 111 C.C.
- Nel caso in cui l’ambasciata non autorizzi il rilascio della procura senza la preventiva autorizzazione del Tribunale italiano (caso frequente) sarà richiesta l’autorizzazione preventiva al Tribunale, specificando il rifiuto dell’Ambasciata. In questo caso il provvedimento del Giudice darà atto dell’assenza della preventiva procura e demanderà al Comune la verifica della sua validità. Copia dell’ autorizzazione dovrà essere inviata all’altro sposo, tradotta e asseverata, per il rilascio della procura e nomina procuratore. La procura, tradotta e asseverata, verrà depositata al Comune ove si intende contrarre il matrimonio.
- certificato di residenza della sposa e dello sposo;
- certificato di capacità matrimoniale (rilasciato dal Comune di residenza del ricorrente);
- certificati medici (se esistono patologie per le quali si renda necessaria il matrimonio per procura);
- attestazione esperimento delle pubblicazioni matrimoniali ossia richiesta di celebrazione di matrimonio fatta dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del ricorrente all’Ambasciatore del Paese dell’altro sposo (copia da richiedere all’Ufficio dello Stato Civile);
- procura ad uso matrimonio (la procura deve essere fatta per atto pubblico, quindi da un notaio).