Atti stato civile: rettifica, correzione e opposizione alla correzione
Cos'è
Si tratta delle procedure per la rettifica, formazione ed opposizione alla correzione degli atti dello stato civile.
Normativa
Art.95 – 101 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l)
Nuovo Ordinamento Stato Civile (titolo XI : procedure giudiziali di rettificazione e di correzione)
Chi può richiedere
La parte interessata può promuovere con ricorso:
- la rettifica di un atto dello stato civile (Vedi moduli "Rettifica atti per figli - Rettifica atti per figli in caso particolare - Rettifica atti"). Nel caso di figli minori il ricorso deve essere depositato personalmente da entrambe le parti, o da una della due con delega scritta dell'altra (vedi "Modulo delega").
- la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di atti omessi (atto di nascita, atto di morte, atto di matrimonio) (vedi moduli "Formazione atto di nascita - Formazione atti")
- la cancellazione di un atto indebitamente registrato e, anche, opporsi al rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento.
Il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere d’ufficio le stesse procedure.
E’ competente il Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale l’atto è registrato o dove il richiedente ha la residenza.
Dove
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Gorizia - Cancelleria Volontaria Giurisdizione -
Come si svolge
Il Tribunale provvede sulla domanda in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il P.M. e gli interessati e, ove occorra, il Giudice Tutelare. Copia dei decreti con cui si è provveduto sulle istanze di rettificazione viene trasmessa d’ufficio allo stato civile.
Documenti da allegare in caso di richiesta di rettifica di atti dello stato civile
Se il ricorrente è nato in Italia:
- copia integrale dell’atto di nascita (da richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune di nascita);
- altro (copia di carta d’identità, passaporto…)
Se il ricorrente è nato all'estero:
- copia integrale dell’atto di nascita trascritto in Italia (da richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune dove l’atto è stato trascritto);
- certificato del Consolato che attesti le regole di stato civile applicate dal loro Stato (specificare le esatte generalità del richiedente ed eventualmente quelle dei genitori);
altro (copia di carta d’identità, passaporto, permesso di soggiorno…)
Documenti da allegare in caso di richiesta per la formazione di atto di nascita
- copia carta di identità;
- dichiarazione giurata rilasciata da un Organo Consolare ( tradotta in lingua italiana) attestante la paternità e la maternità;
- copia decreto di conferimento della cittadinanza italiana;
- altro ( copia passaporto…)
- certificato di rifiuto rilasciato dallo Stato Civile
Costo
Esente da contributo unificato.
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