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Diritti forfettari

L 'art. 18 del T.U. sulle spese di giustizia  stabilisce che con il pagamento del Contributo Unificato non è più dovuta l'imposta di bollo sugli atti e provvedimenti giudiziari ivi compresi gli atti antecedenti, necessari e funzionali. L'imposta di bollo non è dovuta per tutti gli atti richiesti dalle parti. Ne consegue che per le copie di atti richieste dai terzi è dovuta l'imposta di bollo. Invece è dovuta l'imposta di bollo per tutti gli atti ed i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria di carattere non giurisdizionale ( pubblicità testamenti; atti di notorietà ed altro). Sono sopravvissuti oltre ai diritti di copia, i diritti dovuti per le notificazioni a richiesta dell'Ufficio che sono riscossi in modo forfettario attraverso marche da bollo da applicare al modulo di iscrizione a ruolo. 

L'art. 30 del T.U. infatti dispone il pagamento dei diritti in misura fissa, attualmente di € 27 a carico della  parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.