Atti di straordinaria amministrazione a favore di un minore
Cos'è
I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro. In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per vendere o ipotecare beni del figlio, accettare o rinunziare ad eredità, accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni e compromessi, riscuotere capitali, ecc.
Normativa
Artt. 320, comma 3,4 cod. civ.; artt. 737, 742 bis cod. proc. civ.
Chi può richiedere
Entrambi i genitori o chi ne esercita, in via esclusiva, la potestà.
Dove
presso il Tribunale - Cancelleria della Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale
Come si svolge
Si tratta di provvedimenti per i quali, di norma, il Giudice non ha necessità di fissare un’udienza. È necessario, quindi, depositare in Cancelleria una istanza che sia il più possibile completa e documentata. Prima di recarsi in Tribunale raccogliere quindi tutta la documentazione utile al Giudice per la decisione.