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Patrocinio a spese dello Stato

Civile

COS'E'

Il patrocinio a spese dello Stato puo' essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari gia' pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio. L'ammissione puo' essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed e' valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non puo' utilizzare il beneficio per proporre l'impugnazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 115/2002

CHI PUO' RICHIEDERLO

Puo' richiedere l'ammissione in ambito civile chi e' cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economiche. Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato e' necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 10.766,33. Se l'interessato vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, e' necessario presentare domanda presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente.

Il Consiglio dell'Ordine, valutata la fondatezza della domanda, emette un provvedimento di accoglimento, rigetto o non ammissibilita'. In caso di accoglimento provvede poi a trasmettere copia del provvedimento all'interessato, al Giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. In caso di provvedimento di rigetto o di inammissibilita', la domanda puo' essere proposta al magistrato competente per il giudizio.

Penale

COS'E'

Ogni persona accusata, offesa dal reato, danneggiata da un reato e che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria ha diritto di farsi assistere da un difensore da lui nominato o, in mancanza, nominato di ufficio all'interno di un apposito elenco tenuto dall'Ordine degli Avvocati. Il difensore deve essere comunque pagato per le sue prestazioni. La legge prevede che la persona sottoposta alle indagini, processata e la parte lesa di un processo penale che abbia un reddito familiare inferiore ad € 10.766,33 aumentati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (compreso l'istante) possa chiedere di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, ossia che il difensore di fiducia o il difensore di ufficio nominato venga pagato dallo Stato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30/05/2002, n. 115).

CHI PUO' RICHIEDERLO

La persona sottoposta alle indagini, processata e la parte lesa di un processo penaleche abbiano un reddito familiare inferiore a 10.766,33 € aumentati di € 1.032,91 perognuno dei familiari conviventi (compreso l'istante).

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Per accedere a tale beneficio la persona interessata deve chiederlo con apposita istanza, redatta in carta semplice, sottoscritta personalmente ed autenticata dal difensore o da altro ente, al Giudice. L'istanza deve indicare il processo per cui viene chiesto il patrocinio, le generalita' ed il codice fiscale dei componenti la famiglia anagrafica, documentando la propria situazione di reddito ed impegnandosi a comunicare eventuali variazioni intervenute successivamente nei limiti di reddito.

DOVE SI RICHIEDE

Ai sensi dell’art.93 TU l’istanza,in carta semplice sottoscritta dall’interessato con firma autenticata dal difensore o in via amministrativa ex L. 455/2000, deve essere depositata (dall'interessato o dal suo legale di fiducia ovvero trasmessa a mezzo raccomandata) presso la cancelleria del magistrato davanti al quale il processo pende e quindi: presso la cancelleria del G.I.P. se il procedimento si trova in fase di indagini preliminari; presso la cancelleria del Giudice procedente se il procedimento e' nella fase dibattimentale; presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento si trova innanzi alla Corte di Cassazione.

Inoltre la domanda puo' essere presentata al direttore del carcere, se l'interessato e' detenuto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato e' in detenzione domiciliare o in luogo di cura. Tali soggetti provvederanno alla trasmissione al magistrato procedente.

Nei dieci giorni successivi alla presentazione verificata l’ammissibilità dell’istanza si ha l’ammissione al gratuito patrocinio. Se l’ammissione è respinta, il  decreto depositato in cancelleria è a cura della stessa comunicato all’imputato e al suo difensore, con facoltà degli stessi di estrarne copia ( pagando i diritti di copia).
Avverso il decreto di rigetto è ammesso, entro venti giorni dalla notizia, ricorso al tribunale che procede in composizione monocratica. Il ricorso va  notificato all’Ufficio finanziario che è parte nel processo.
Ai sensi della  circolare 6 maggio 2003 senza numero, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia sono assoggettati al pagamento del contributo unificato,( importo pari allo scaglione a art.13 t.u,) i ricorsi in materia di onorari di avvocato (legge 794/42) il ricorso avverso il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale e l’opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che abbiano prestato la propria attività nell’interesse del procedimento.