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Interruzione volontaria di gravidanza minori

COS'E'

L'interruzione volontaria è possibile, salvo casi eccezionali, entro i primi 90 giorni quando la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

NORMATIVA

Legge n. 194 del 22 maggio 1978

CHI PUO' RICHIEDERLA

Se la donna è minorenne, è richiesto l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela; se vi sono seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione di tali persone o se queste rifiutano l'assenso o esprimono pareri difformi, la minore può essere autorizzata a decidere l'interruzione di gravidanza dal Giudice tutelare.

DOVE

Giudice Tutelare del luogo dove opera il consultorio, la struttura socio sanitaria o il medico di fiducia cui la minore si è rivolta

COME SI SVOLGE

La donna si deve rivolgere per la documentazione medica, attestante le predette condizioni ad un consultorio o ad una struttura autorizzata o ad un medico di fiducia. Il consultorio, la struttura o il medico cui si è rivolta trasmette la relazione medica al Gudice tutelare il quale sente la minore e può svolgere approfondimenti istruttori.

COSTI

Esente