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Amministrazione di sostegno

COS'E'

È un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati).

Scopo della legge è quello di andare incontro a tali persone aiutandole ad affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro. La legge 9 gennaio 2004 n. 6 con l’introduzione del nuovo istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno ha segnato un indiscutibile passaggio di civiltà giuridica nella disciplina delle misure di protezione dei soggetti di maggiore età, per motivi diversi incapaci e per questo deboli; la configurazione dell’ambito applicativo della norma che va dalle incapacità totali alle incapacità parziali, sia psichiche che fisiche, con l’unico limite della effettiva sussistenza di esigenze protettive, ha aperto un nuovo settore di intervento giudiziale civile di consistenti dimensioni quantitative e di grosso impatto sociale. La volontà è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente che siano di più semplice e veloce applicazione rispetto alle comuni pratiche dell'interdizione o dell'inabilitazione

Per questo motivo l’istanza per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve indicare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza.

L'amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’assistito (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può nominarsi amministratore una persona estranea (ad es. in caso di conflitto tra i parenti).

N.B.: Non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un amministratore: occorre anche un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l’interessato non potrebbe compiere da solo, da farsi in un arco temporale ragionevolmente breve.

Normativa

Legge n° 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004) in vigore 19/03/2004

Chi può richiedere

La domanda può essere presentata  dall'interessato, anche se incapace, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, possono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero.

Dove

è possibile rivolgersi direttamente presso il Tribunale - Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Come si svolge

Deve proporsi domanda al Giudice Tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero). Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).

Entro cinque giorni il ricorrente è tenuto ad inviare una fotocopia della domanda presentata e promemoria dell’udienza (con raccomandata con ricevuta di ritorno) a tutte le persone che potrebbero opporsi alla nomina: la stessa persona per la quale si richiede la nomina di amministrazione (gli va spedita anche se totalmente incapace), il coniuge, il padre e la madre, i figli e i fratelli, se la persona interessata aveva un fratello o una sorella morti precedentemente anche i figli di questi ultimi. Se mancano tutte queste persone (solo se mancano tutti) i nonni, gli zii, i prozii e cugini della persona per la quale si richiede la nomina. Ciò perché queste persone devono essere avvisate della possibilità che sia nominato l’amministratore. In alternativa queste persone possono intervenire all’udienza oppure si può far firmare loro la domanda e allegare una fotocopia della carta di identità. All’udienza il Giudice Tutelare deve sentire l'interessato (che quindi deve recarsi in Tribunale) e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici.

Se non è possibile trasportare l’interessato, è necessario segnalarlo nella domanda e produrre un certificato medico di non trasportabilità da presentare all’udienza. Ove la persona interessata non compaia il Giudice dovrà rinviare la decisione e fissare nuova udienza per l’esame.

Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale autorizza o meno a compiere l’attività richiesta

Effetti

Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno. Lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in un secondo momento.

L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

Doveri dell’amministratore di sostegno

Con il giuramento l’amministratore di sostegno si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza; nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il Giudice Tutelare. Appena nominato l’amministratore dovrà fare un elenco dei beni di maggior valore del beneficiario (mobili, quadri, oggetti preziosi, immobili), che presenterà al primo rendiconto (v. punto che segue).

Ogni anno, decorrente dal giorno del giuramento, l’amministratore deve depositare il rendiconto della gestione economica, utilizzando il modulo predisposto dalla cancelleria.