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Opposizione al procedimento di ordinanza-ingiunzione

Cos'è

l'ordinanza–ingiunzione è un atto della pubblica amministrazione con il quale si notifica al soggetto il tipo di violazione e l'ammontare di una sanzione pecuniaria per la stessa prevista.

Questa fase è successiva al decorso del termine per il pagamento in misura ridotta possibile nel termine indicato nel verbale di accertamento dell'infrazione ("multa").

Il termine per l'opposizione è di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza–ingiunzione (60 giorni se l’ interessato risiede all'estero).

Normativa

Artt. 22 e 23 Legge 24/11/81 n.689; art. 204 C.d.S.

Chi può richiedere

Il ricorso deve essere presentato personalmente dall’intestatario dell’infrazione (se si tratta di società, dal suo legale rappresentante) oppure da un avvocato munito di regolare mandato.

Come si richiede e documenti

Il ricorso va richiesto:

  • Ai Giudici di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione se
    • la sanzione in contestazione ha importo sino a € 20.000
    • si tratta di una violazione al codice della strada (competenza esclusiva, art. 204 bis C.d.S.)
  • Al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione:
  • se la sanzione in contestazione è di importo superiore a € 20.000
  • se è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima (ad eccezione di quelle previste dal codice della strada e dalla normativa sugli assegni da presentare in ogni caso al Giudice di Pace)
  • in tutti i casi in materia di:
    • tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro
    • previdenza e assistenza obbligatoria
    • urbanistica ed edilizia
    • tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette
    • igiene degli alimenti e delle bevande
    • società e di intermediari finanziari
    • tributaria e valutaria

L'opposizione si propone tramite ricorso in carta semplice e deve contenere:

  • l'indicazione delle parti
  • le motivazioni per le quale si ritiene non "illegittimo" il provvedimento
  • ciò che si vuole ottenere con pronuncia del giudice

Al ricorso bisogna allegare

  • l'atto notificato, da depositarsi nella cancelleria del giudice adito, contenente altresì la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice
  • l’originale e quattro fotocopie fronte-retro della cartella esattoriale o del verbale di contestazione o dell’ordinanza prefettizia
  • una fotocopia degli eventuali documenti che si intendono allegare
  • copia del documento di riconoscimento valido del ricorrente
  • marche contributo unificato
  • marca versamenti forfetari 

 

È ammessa, inoltre, la proposizione di opposizione con unico ricorso avverso più ordinanze–ingiunzioni emesse dalla stessa autorità.

Dove si richiede

A seconda del tipo di contestazione visto sopra:

  • Giudice di Pace
  • Tribunale

Costo

Contributo unificato a seconda dello scaglione in base al valore della causa

Versamenti  forfetari