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Denuncia, esposto, querela

Cos'è

DENUNCIA: Quando è stato commesso un reato, chiunque può informarne il Procuratore della Repubblica, direttamente o tramite polizia giudiziaria, presentando denuncia scritta o con dichiarazione a verbale. La denuncia è obbligatoria nei casi previsti dagli artt. 364 e 709 del Codice Penale. La denuncia è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. La denuncia è un atto facoltativo, ma diventa obbligatorio in alcuni casi espressamente previsti dalla legge  Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta. La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta. 
La denuncia deve contenere l'esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione

QUERELA: Per alcuni reati  il processo può iniziare soltanto se la persona offesa presenta querela, cioè una denuncia contenente anche la richiesta di procedere penalmente. La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole. E’ prevista dagli artt.  336 e 340 del codice di procedura penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio. Non ci sono particolari regole per il contenuto dell'atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.

ESPOSTO: L’esposto è l’atto con cui si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte. A seguito della richiesta d’intervento l'ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l'Ufficiale di P.S.:

  • deve informare l'Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d'ufficio
  • se si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.

In sostanza, l’esposto è la segnalazione che il cittadino fa all’autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché valuti se ricorre un’ipotesi di reato.

Normativa

Artt. 9, 10, 120, 121, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 364, 609-septies, 709 - Codice Penale

Artt.333, 336, 337, 338, 339, 340, 341 - Codice di Procedura Penale

Art. 107, Norme di attuazione del C.P.P. (D.Lgs. 28/07/1989 n.271)

Chi può richiedere

La DENUNCIA può essere presentata da chiunque. Riguardando fatti di reato perseguibili d'ufficio, una successiva dichiarazione del denunciante di volerla "ritirare" non impedisce che il procedimento penale prosegua.

 La QUERELA  può  essere presentate soltanto dalla persona offesa dal reato. Se questa è minorenne, interdetta o inabilitata, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore o curatore; se questi mancano oppure sono in conflitto di interessi con la parte offesa, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale nominato dal Giudice per le Indagini Preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del Procuratore della Repubblica (al quale chiunque può segnalare il caso). E’ ossibile ritirare la querela precedentemente proposta. La revoca della querela prende il nome di remissione. Affinché la querela sia archiviata, è necessario che la remissione sia accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare attraverso il processo la sua completa estraneità al reato).
La querela può essere poi "rimessa" - salvo eccezioni: per esempio, se il reato è di violenza sessuale -e ciò determina l'estinzione del reato (artt. 152-156 C.P.).

Possono essere presentate:

  1. oralmente davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, che redigerà un verbale delle dichiarazioni.
  2. per iscritto. Ma poiché non hanno valore né possono essere utilizzati gli scritti anonimi, e tali sono quelli provenienti da persona la cui identità non sia certa, la denuncia o querela o istanza non possono essere inviate per via telematica.

Occorre, dunque, che:

  1. siano presentate personalmente, o a mezzo di procuratore speciale, esibendo un documento di identificazione;
  2. se inviate per posta, abbiano la firma autenticata da un pubblico ufficiale oppure sia allegata fotocopia di un documento di identificazione del sottoscrittore.

 

E' possibile proporre DENUNCIA in qualunque momento, non essendo stabilito alcun termine. Però un eccessivo ritardo potrebbe rendere inevitabile l'estinzione del reato per prescrizione.

E' possibile proporre QUERELA tre mesi dal giorno della notizia del fatto costituente reato (ma per il curatore speciale nominato dal G.I.P. il termine decorre dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento di nomina). Un termine più lungo, sei mesi, è previsto per i delitti di cui agli articoli 609-bis C.P.(violenza sessuale), 609-quater C.P.(atti sessuali con minorenne), 612-bis C.P.(atti persecutori = c.d.stalking).

Dove

Per presentare una denuncia, una querela o un esposto ci si deve recare negli uffici della Procura della Repubblica e comunque ci si può rivolgere a qualsiasi ufficio di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato; ed anche al Sindaco dei Comuni ove non vi sia una sede di Polizia di Stato, Carabinieri o Guardia di finanza. Per avere notizie sullo stato del procedimento, l’interessato deve rivolgere alla Procura competente.