Procedura rimborso Contributo Unificato
Procedura di rimborso del contributo unificato
Chi paga il contributo unificato per iscrivere una causa ma poi non lo utilizza oppure per sbaglio lo paga due volte o, ancora, paga di più del dovuto, ha diritto al rimborso.
L’istanza di rimborso del contributo unificato, redatta in carta semplice, è prodotta all’ufficio giudiziario competente
I requisiti e le modalità per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato sono illustrati da un’apposita circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze .
Il diritto al rimborso del contributo unificato sorge, per esempio, nelle seguenti ipotesi:
- versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;
- duplicazione dei versamenti;
- versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;
- versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo del giudizio.
Il diritto al rimborso del contributo unificato deve essere esercitato, tramite apposita istanza da presentare entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.
Le eventuali richieste prodotte oltre il suddetto termine biennale di decadenza non potranno trovare accoglimento.
Per i soli versamenti eseguiti a mezzo F23, l’erronea indicazione del codice ufficio, come anche quella del codice tributo, di per sé non costituisce una ragione sufficiente a generare il diritto al rimborso di quanto versato.
Documento | Download | Data |
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circolare modalità rimborso CU iscrizione a ruolo | 88 KB | 21/07/2017 |
istanza per il rimborso del CU iscrizione a ruolo | 92 KB | 21/07/2017 |
modello provvedimento di liquidazione | 64 KB | 21/07/2017 |
modello provvedimento di rigetto | 59 KB | 21/07/2017 |