Successioni
Cos'è
Al momento della morte di una persona si apre la sua successione (art.456 cod.civ.), la quale può essere testamentaria (qualora il defunto abbia disposto delle sue ultime volontà con testamento) oppure legittima (qualora, mancando in tutto o in parte un testamento, l’eredità si devolva per legge).
In caso di successione legittima, chiamati all’eredità sono il coniuge, i discendenti (legittimi, naturali, adottivi), gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti entro il sesto grado e, in mancanza, lo Stato. Il coniuge e i parenti di grado più vicino escludono quelli di grado più lontano. Il codice civile (artt.565 e segg. c.c.) stabilisce poi se e quando detti chiamati concorrono tra loro e la quota spettante a ciascuno. Nella successione legittima opera poi l’istituto della rappresentazione, la quale fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare l’eredità. La rappresentazione ha luogo a favore dei discendenti dei figli del defunto e dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del medesimo. La rappresentazione opera anche nella successione testamentaria ma solo quando il testatore non abbia provveduto alla nomina di un “sostituto” e sempre che non si tratti di diritti di natura personale.
La successione testamentaria non può ledere i diritti successori che la legge riconosce a favore dei c.d. legittimari (coniuge, figli legittimi e naturali, ascendenti legittimi: art. 536 c.c.), ai quali, quindi, spetta una quota dell’eredità a prescindere dalla volontà del de cuius(defunto). Quindi, il soggetto che decida di fare testamento può disporre liberamente dei suoi beni solo per la quota c.d. disponibile ( la quota disponibile varia in relazione alla qualità e al numero dei legittimari): nel caso di lesione della quota c.d. di “legittima”, gli aventi diritto (ossia i legittimari) possono essere reintegrati così nei loro diritti chiedendo al giudice la c.d. riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate in vita dal de cuius eccedenti la quota disponibile.
Sia gli eredi legittimi che quelli testamentari possono accettare puramente e semplicemente l’eredità, rinunziare ad essa oppure accettare con beneficio di inventario (artt. 470-527 c.c).
L’accettazione pura e semplice può essere espressa - quando, con atto pubblico o con scrittura privata, il chiamato all’eredità dichiari di accettarla o assume il nome di erede - oppure tacita - quando il chiamato compia un atto che presuppone la sua qualità di erede. La dichiarazione di accettazione non può essere sottoposta a termini o condizioni e non può essere parziale.
Con l’accettazione pura e semplice l’erede subentra in tutti i rapporti, sia attivi che passivi, facenti capo al de cuius ed è tenuto perciò a pagare i debiti ereditari anche quando superino il valore dei beni ereditati.
I minori e i soggetti sottoposti a tutela o curatela possono accettare l’eredità – previa autorizzazione del Giudice Tutelare – solo con beneficio di inventario; con la stessa modalità possono accettare l’eredità anche le associazioni e gli enti, pur se non riconosciuti (con l’esclusione delle società).L’accettazione con beneficio di inventario ha infatti lo scopo di evitare la confusione dei due patrimoni, che restano perciò separati: l’effetto più importante è che l’erede risponderà dei debiti ereditari e dei legati solo nei limiti dell’attivo ereditario. La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario dei beni alla cui redazione provvede un notaio o un cancelliere nominato dal tribunale (v. scheda dedicata). Se però il chiamato è nel possesso dei beni ereditari l’inventario va fatto nel termine di tre mesi dall’avvenuta accettazione o dalla notizia della devoluzione dell’eredità. Trascorso tale termine il chiamato è considerato erede puro e semplice (art.485 c.c.).
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni, ma chiunque vi abbia interesse può chiedere al giudice competente la fissazione di un termine (art. 481 c.c.) entro il quale il chiamato all’eredità deve dichiarare se accetta o rinunzia all’eredità.
La rinunzia (v. scheda dedicata)
E’ possibile rinunziare all’eredità entro lo stesso termine decennale di prescrizione del diritto di accettare. Tuttavia, poiché il possesso di beni ereditari o il compimento di atti di pertinenza dell’erede (esempio riscossione dei crediti, pagamento di debiti, godimento di beni ereditari etc) implica accettazione (tacita) dell’eredità, non può più rinunziare chi abbia precedentemente compiuto uno di detti atti. La rinunzia all’eredità può essere revocata se il diritto di accettare l’eredità non si sia prescritto e se l’eredità non sia stata accettata da altri chiamati.
La rinunzia e l’accettazione con beneficio di inventario sono necessariamente espresse: le relative dichiarazioni possono essere rese davanti ad un notaio o ad un cancelliere del Tribunale competente che raccoglierà e verbalizzerà la dichiarazione e la inserirà nel registro delle successioni del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
L’accettazione (con beneficio di inventario) o la rinunzia nell’interesse di minori, interdetti, inabilitati o soggetti che beneficiano dell’amministrazione di sostegno devono essere preventivamente autorizzate dal Giudice Tutelare (v.modulistica nelle relative sezioni)
L’eredità giacente (v. scheda dedicata)
Quando il o i chiamati all’eredità non sono noti o comunque non hanno ancora accettato l’eredità e non sono nel possesso di beni ereditari, può essere nominato, su istanza ( Vedi istanza nomina di curatore di eredità giacente in Modulistica) di chiunque vi abbia interesse o anche di ufficio, un curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.) il quale provvede all’inventario dell’eredità, alla gestione del patrimonio ereditario, a promuovere ed esercitare le ragioni dell’eredità e, previa autorizzazione del Tribunale, anche al pagamento dei debiti ereditari e dei legati. Il curatore resta in carica sino a quando gli eredi non abbiano accettato.
L’esecutore testamentario
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari (art. 700 c.c..) che avranno il compito di curare l’ esecuzione alle disposizioni di ultima volontà del testatore. Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni. Possono essere nominati anche un erede o un legatario.
L’esecutore testamentario amministra come un buon padre di famiglia i beni ereditari, dei quali prende possesso per un periodo non superiore ad un anno decorrente dalla data di accettazione, salvo che il Tribunale non ne prolunghi la durata per un altro anno. Egli può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio ereditario che si dovessero rendere utili o necessari e, previa autorizzazione del Tribunale sentiti gli eredi, può altresì procedere alla vendita dei beni ereditari. Deve consegnare all’erede che ne faccia richiesta i beni dell’eredità che non siano necessari all’esercizio del suo ufficio e deve rendere il conto della gestione al termine della stessa nonché, qualora si prolunghi, spirato l’anno dalla morte del testatore. Egli è tenuto al risarcimento dei danni nei confronti degli eredi e dei legatari in caso di colpa. L’Ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito ma il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità. L’esecutore testamentario deve accettare o rinunziare alla carica con dichiarazione da farsi avanti il cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
Normativa
Artt. 456 - 768 c.c
Competenza
E’ competente il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione ossia quello dell’ultimo domicilio del defunto
Rinunzia ed accettazione con beneficio di inventario rese davanti al cancelliere: v. schede dedicate