Pignoramento
COS'E'
Il pignoramento è l’atto iniziale dell’espropriazione forzata su beni mobili, immobili, crediti. E’ atto dell’Ufficiale Giudiziario che ingiunge al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito. Il debitore può evitare l’esecuzione versandogli subito una somma pari al credito ed alle spese, o chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma pari a capitale, interessi e spese (conversione). Può chiedere la riduzione se il valore dei beni pignorati è superiore al credito.
NORMATIVA
Artt. da 491 a 497 codice procedura civile
Artt. da 543 a 549 codice procedura civile
Artt. 615 – 617 codice procedura civile
CHI PUO' RICHIEDERLO
Il creditore può richiedere il pignoramento tramite istanza all'Ufficiale Giudiziario nel caso di pignoramento mobiliare e mediante notifica al debitore ed al terzo nel caso di pignoramento presso terzi. In quest'ultimo caso il creditore deve effettuare l'iscrizione al ruolo depositando in cancelleria il titolo, il precetto notificato, la dichiarazione di valore e la nota di iscrizione al ruolo corredata della marca da bollo e di marche per il contributo unificato
DOVE
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Gorizia - Cancelleria Esecuzioni Mobiliari -Piano Terra -
COME SI SVOLGE
Il pignoramento consiste nella redazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, di un verbale contenente l’ingiunzione e la descrizione dei beni pignorati, determinando approssimativamente il valore.
Avverso l’esecuzione la Legge prevede due tipi di opposizione: l’opposizione all’esecuzione (art.615 C.P.C.) e l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 C.P.C.).
Nel primo caso si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata (ad es. quando vengono sottoposti a pignoramento beni assolutamente impignorabili – art. 514 C.P.C. o relativamente impignorabili – art.515 C.P.C. – o crediti parzialmente pignorabili quali stipendi o pensioni nella misura di 1/5).
Nel secondo caso, si contesta la regolarità formale dei singoli atti del processo esecutivo ( del titolo esecutivo, del precetto, ecc.).
In entrambi i casi l’opposizione può essere proposta sia prima che l’esecuzione sia iniziata sia dopo l’inizio dell’esecuzione.
Nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, può presentarsi il caso in cui il terzo, ad esempio Banca, dichiari che esiste presso di sé un conto corrente intestato al debitore, sul quale viene accreditata una pensione senza precisare quali somme provengano dall’accredito della pensione e quali, invece, da versamenti del correntista. In tal caso, se il debitore è presente all’udienza in cui viene resa la dichiarazione da parte del terzo pignorato o viene prodotta la dichiarazione scritta inviata dal terzo al creditore, è possibile fare opposizione al pignoramento sostenendo che le somme presenti sul conto a titolo di pensione vengano pignorate nella misura di 1/5.
Se, invece, in assenza del debitore, il Giudice dell’Esecuzione emette ordinanza di assegnazione, il debitore quando ne viene a conoscenza può, avverso detta ordinanza proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.P.C..
NOTA BENE
Il pignoramento è efficace per 90 giorni. Se nel termine non viene depositata istanza di vendita o assegnazione, diviene inefficace