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Conversione del pignoramento

COS'E'

La conversione del pignoramento è l'istituto che consente al debitore, senza l'assistenza di avvocato, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati, di sostituire agli stessi una somma di denaro che comprende tutto quanto dovuto al creditore per capitale interessi e spese anche dell'esecuzione.  Unitamente all’istanza di conversione  deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Tale servizio soddisfa l’esigenza di ottenere una rateizzazione del debito da parte del soggetto debitore.

NORMATIVA

Art. 495 Codice di Procedura Civile

CHI PUO’ RICHIEDERLA

L'esecutato (debitore), con o senza l’assistenza di un legale

DOVE

Tribunale  di Gorizia- Cancelleria Esecuzioni - Piano Terra -

COME SI SVOLGE

Deve essere presentata apposita istanza nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento, unitamente alle prove documentali di pagamento di una somma non inferiore a un quinto dell’importo del credito.

Occorre, quindi, che il debitore abbia depositato un assegno circolare non trasferibile di 1/5 del debito complessivo, intestato alla procedura esecutiva.

L’istanza di conversione del pignoramento deve essere depositata prima che sia disposta la vendita e cioè che sia pronunciata l’ordinanza con la quale il Giudice fissa la data della vendita o delega le operazioni

In assenza del versamento del  contributo unificato- istanza di conversione precedente al deposito dell’ istanza di vendita - l'esecutato deve applicare  una marca da bollo 

 Dopo il deposito dell'istanza, il Giudice dell'esecuzione fissa l'udienza e, se il creditore non si oppone, sospende l'esecuzione e determina la somma da versare ed il termine per il versamento. Il pagamento della somma determinata dal Giudice dell’esecuzione non può essere rateizzato, bensì effettuato entro il termine stabilito, in una o più soluzioni. Solo nel caso in cui i beni pignorati siano immobili, il Giudice può autorizzare il pagamento rateizzato con versamenti  mensili, nel termine massimo di diciotto mesi.

L’istanza può essere presentata una sola volta a pena di inammissibilità. Il mancato versamento di una rata ovvero un ritardo nel versamento superiore a 15 giorni comporta la decadenza del debitore dal beneficio della conversione: seguirà la vendita dell’immobile e l’incameramento delle somme versate.

NOTA BENE

Qualora il debitore non provveda al saldo nel termine stabilito, il Giudice su istanza del creditore dispone la vendita dei beni pignorati e, le somme eventualmente versate, vanno a formare parte dei beni pignorati. Qualora, invece, il debitore provveda all’integrale pagamento, i beni pignorati vengono liberati dal vincolo del pignoramento e rientrano nella disponibilità del debitore.