Accettazione eredità con beneficio di inventario
COS’E'
L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con beneficio d’inventario. Quest’ultima ha lo scopo di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede. E’ l’unica forma di accettazione per minori, interdetti o inabilitati e per le persone giuridiche (es. società). L’accettazione con beneficio si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale competente.
NORMATIVA
artt. da 470 a 487 Codice Civile; Art. 769 c.p.c.
CHI PUO' RICHIEDERLA
Può essere richiesta dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.
I termini per l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario sono:
- 3 mesi dalla data del decesso se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni caduti in successione. Se l'inventario non è compiuto nei 3 mesi (salvo proroga concessa dal Giudice), l'erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice;
- 10 anni dal decesso, se il chiamato non è nel possesso dei beni.
DOVE
Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Gorizia - Cancelleria Volontaria Giurisdizione previo appuntamento
COME SI SVOLGE
L’interessato dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario davanti al Cancelliere del Tribunale dell’ultimo domicilio del de cuius; deve perciò - o prima o dopo - presentare istanza di inventario.
Qualora, nel tempo, dovesse presentarsi la necessità di alienare o disporre dei beni caduti in successione è necessario presentare istanza al Giudice delle successioni( vedi in modulistica "Modulo autorizzazione a vendere beni caduti in successione").
L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria per eredità a favore di minori, interdetti, inabilitati, persone sottoposte a amministrazione di sostegno e persone giuridiche. In tal caso è necessario acquisire prima l’autorizzazione del Giudice Tutelare (vedi moduli "Modulo accettazione eredità tutore" e "Modulo accettazione eredità minore").
Documenti richiesti
- dichiarazione sostitutiva di certificato di morte (vedi modulo) attestante data, luogo di decesso ed indicazione dell’ultima residenza al fine di confermare la competenza territoriale di questo ufficio, corredata da fotocopia del documento di identità di chi autocertifica redatta davanti al Cancelliere;
- in presenza di testamento, copia in bollo rilasciata dal notaio con gli estremi della registrazione;
- codice fiscale del richiedente, del defunto, dei minori/tutelati, previa, riguardo a questi ultimi, autorizzazione, da presentare in copia conforme, del Giudice Tutelare del luogo di domicilio del minore o del tutore
COSTI
- due marche da bollo per atti giudiziari
- una marca da corrispondere al momento della redazione dell’atto ad uso trascrizione.
- pagamento oneri trascrizione da pagare tramite F 23 presso banca/posta